Statuto dell’Associazione

Associazione Centro Studi Amilcare Ponchielli -APS

CF 01517960199

  

Art. 1 - Costituzione e Sede 

  1. È costituito l’Ente di Terzo Settore nella forma di Associazione di Promozione Sociale, denominato Associazione Centro Studi Amilcare Ponchielli – aps con la forma dell’Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
  2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
  3. L’Associazione ha sede nel Comune di Cremona (CR) in Corso Garibaldi 178, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (Università di Pavia).
  4. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
  5. L’Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.
  6. La durata dell’Associazione è illimitata.  

Art. 2 - Finalità e attività 

  1. L’Associazione denominata «Associazione Centro Studi Amilcare Ponchielli» persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:
    1. considerare lo studio e la fruizione del patrimonio artistico-musicale come un bene per la persona ed un valore sociale;
    2. proporsi come luogo di incontro aperto a studiosi, musicisti, esperti e appassionati della musica del compositore Amilcare Ponchielli (1834-1886);
    3. individuare forme e modalità che consentano di valorizzare pienamente l’opera musicale ponchielliana e la sua diffusione nel panorama culturale odierno;
    4. promuovere contatti tra persone, enti, istituti scolastici e associazioni per ampliare ed  approfondire la conoscenza della musica e della biografia ponchielliana nel suo tempo.
  2. L’attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è quella prevista dalle lettere g, f e i dell’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017:
    1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  3. In particolare – con riferimento alla produzione musicale e alla figura di Amilcare Ponchielli – l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
    1. promuovere ricerche e studi, convegni e conferenze, mostre, pubblicazioni e concerti;
    2. collaborare attivamente con l’Università, i Conservatori di Musica e gli Istituti Culturali, favorendo progetti di ricerca, tesi di laurea ed esecuzioni musicali;
    3. offrire consulenza scientifica e patrocinio riguardo ad attività di studio e concertistiche, mediante la collaborazione di esperti, studiosi e musicisti;
    4. perseguire la conoscenza completa della musica ponchielliana attraverso l’aggiornamento del Catalogo delle opere e la pubblicazione delle Opere complete.
  4. L’associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.
  5. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  6. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l’Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
  7. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
  8. L’Associazione associa persone che vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, attività di ricerca scientifica e concrete iniziative ricreativo-culturali nel campo musicale, volte alla conoscenza e alla valorizzazione dell’opera e della figura di Amilcare Ponchielli.
  9. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS.
  10. L’Associazione intende rispondere – mediante le attività sociali – ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell’intera collettività.
  11. In caso di particolari necessità l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
  12. L’Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.  

Art. 3 - I Soci 

  1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
  2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:
    • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
    • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
  3. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
  4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
  5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
  6. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
  7. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  8. L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle ‘pari opportunità’ tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.
  9. Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
  10. Il Consiglio Direttivo può nominare ‘Soci Onorari’ quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa; i ‘Soci Onorari’ acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all’accettazione della loro nomina.
  11. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa. È sancita l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile.  

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio 

  1. La qualifica di socio si perde per:
    • Decesso;
    • Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
    • Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
    • Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
  2. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
  3. L’esclusione ha   effetto   dal   trentesimo   giorno   successivo   alla   notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.  

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci 

  1. I Soci sono tenuti a:
    • osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
    • versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
    • svolgere le attività preventivamente concordate;
    • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
  2. I Soci hanno il diritto di:
    • partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall’Associazione;
    • partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
    • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
    • dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    • proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
    • discutere e approvare i rendiconti economici e visionare i libri sociali;
    • eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 - Gli Organi dell’Associazione

Sono organi dell'Associazione

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea;
  4. Il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea;
  5. L’organo di controllo e/o il revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di quattro anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

 
Art. 7 - L’Assemblea dei Soci 

  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
  2. L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e l’ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.
  4. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
  5. I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
    • eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
    • elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • discutere e deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
    • discutere e approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
    • discutere e deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell’anno sociale successivo;
    • ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
    • fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
    • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
    • deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
    • deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.
  6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.
  7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
  8. In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
  9. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.
  10. L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 17 e 18 del presente Statuto.

  
Art. 8 Il Consiglio Direttivo 

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro fino ad un massimo di sette membri effettivi, eletti tra i Soci dall’Assemblea ordinaria. L’Assemblea prima dell’elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, ed eventualmente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
  2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
  3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
  4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  5. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente.
  6. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
  7. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
  8. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
    • svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
    • esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
    • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
    • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
    • deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
    • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
    • presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
  9. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.

  
Art. 9 - Il Presidente 

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di quattro anni e può essere rieletto.
  2. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
  3. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
  4. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

  
Art. 10 - Il Segretario 

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.  Tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.  


Art.11 – Il Tesoriere


Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.


Art.12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti 

  1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
  2. Il Collegio:
    • elegge tra i suoi componenti il Presidente;
    • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
    • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
    • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
    • riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

  
Art. 13 - Il Collegio dei Garanti 

  1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quadriennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
  2. Il Collegio:
    • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
    • giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

 
Art. 14- Organo di Controllo e revisione legale 

  1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti: 
    • totale dell’attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;
    • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
  2. La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
  3. L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;
    • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.


Art. 15 - Il Patrimonio sociale 

  1. Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
    • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
    • i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
    • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
    • fondo di riserva.
  2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
    • proventi derivanti dal proprio patrimonio;
    • contributi di privati;
    • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
    • ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.


Art. 16 - Il Bilancio 

  1. L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
  3. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
  4. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
  5. La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione.
  6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
  7. Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
  8. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

  
Art. 17 – Modifiche dello Statuto 

  1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
  2. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

 
Art. 18 - Scioglimento dell’Associazione 

  1. La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati.
  2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.


Art. 19- Disposizioni finali 

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.